Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13905 del 09/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto dal TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA SICILIA, nella causa vertente tra:

V.T.;

– attrice –

e COMUNE DI NICOLOSI e A.CO.S.ET. s.p.a.;

– convenuti –

Avverso la sentenza 30 settembre 2004 – 24 giugno 2005 del tribunale di Catania;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo in ordine alla domanda proposta da N.L. nei confronti del Comune di Nicolosi e del Consorzio Acquedotto Etneo tendente ad ottenere la restituzione di opere concesse in uso gratuito ai convenuti per l’utilizzo di un pozzo posto sulla proprieta’ dell’attore e il pagamento di un’indennita’ il tribunale di Catania declinava la propria competenza ritenendo competente per materia il tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 – T.U. sulle acque pubbliche.

La causa non veniva riassunta ma con atto notificato il 29 febbraio 2008 V.T., quale erede di N.L., riproponeva le stesse domande avanti al tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia che, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato il conflitto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il conflitto di competenza sollevato dal tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia e’ inammissibile.

Risulta dalla narrativa della ordinanza che solleva il conflitto che la causa nell’ambito della quale e’ intervenuta la declaratoria di incompetenza non condivisa non e stata tempestivamente riassunta e quindi deve ritenersi estinta (art. 50 c.p.c.). Non puo’ dunque sollevare il conflitto il giudice dichiarato competente e adito con una nuova ancorche’ identica domanda in quanto, cosi’ come si evince dal dettato dell’art. 45 c.p.c., tale mezzo di sollecitazione della decisione sulla competenza presuppone la riassunzione della causa nei termini indicati dal giudice dichiaratosi incompetente o, in difetto, in quello di sei mesi (ratione temporis) ma deve eventualmente dichiararsi a sua volta incompetente senza essere vincolato dalla pronuncia emessa nel giudizio estinto.

Non si deve pronunciare sulle spese in difetto di attivita’ difensiva delle parti private.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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