Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13912 del 09/06/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., Avvocato in giudizio in proprio, con domicilio eletto in Roma, Via dei Gozzadini n. 30, presso il proprio domicilio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 29543 del 18 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato P.A. ricorre per la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza in epigrafe.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione in atti, pienamente condivisa dal Collegio, è del seguente letterale tenore:

“Rilevato che l’avv. P.A. ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte del 18 dicembre 2008, n. 29543, nel giudizio proposto da M.D. contro il Ministero della Giustizia, nella parte in cui, nell’epigrafe, il cognome del difensore è, una sola volta, indicato come “ P.” in luogo di “ P.”; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

osservato che l’errore denunciato è emendabile con la procedura sollecitata apparendo ascrivibile a mero errore materiale;

che, in accoglimento del ricorso, la sentenza andrà pertanto corretta nel senso che, nell’epigrafe, le generalità del difensore devono leggersi come “ P.A.”.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza corretta come in dispositivo.

Non deve farsi luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, poichè il relativo provvedimento ha natura amministrativa non giurisdizionale, mirando a rendere aderente la formula al contenuto della decisione, ponendo rimedio ad un errore solo formale, estraneo al decisum, in quanto determinato da una divergenza evidente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata (Cass. n. 30075 del 2008)”.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza n. 29543/08 nel senso che laddove è scritto nella prima pagina ” P.A.” debba invece leggersi ” P.A.”.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472