Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13966 del 10/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1934/2009 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO CINQUE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ufficio di Portogruaro), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 18/10/07, depositata il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato Vincenzo Cinque, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria relazione con richiesta di rigetto del ricorso per cassazione.

La contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento IVA IRPEF ed IRAP relativo all’anno d’imposta 2002. L’adita commissione tributaria, accolse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello dell’interessata, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

I giudici del gravame ritennero, in particolare, la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, essendo sufficientemente motivato con riferimento al p.v.c. reso disponibile alla contribuente, nonchè dell’operato dell’Ufficio.

Avverso la decisione di appello, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la parte privata deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Il motivo è manifestamente infondato. Invero – mentre la contribuente attribuisce alla disposizione in rassegna carattere rigorosamente assoluto – questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di motivazione per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che all’atto dell’Amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non impone un precetto rigidamente anelastico, giacchè non intende riferirsi anche agli atti di cui il contribuente abbia già integrale conoscenza per effetto di precedente notificazione ed a quelli di cui riproduca il contenuto essenziale; ciò perchè un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (v. Cass. 18073/08, 1906/08).

Il secondo motivo si rivela anch’esso privo di pregio, in quanto, pur prospettato come pretesa violazione di legge, prospetta un’inammissibile rivalutazione della ricostruzione dei fatti, congruamente e correttamente motivata dalla C.T.R. e che non sarebbe ammissibile neanche se prospettata come vizio motivazionale, dovendosi ribadire che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (tra le molte, v. Cass. n. 3881/2006).

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La memoria proposta dalla parte contribuente non ha apportato elementi nuovi, nè tali da indurre a rivedere le ragioni dell’infondatezza dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, riafferma i principi sopra richiamati: il ricorso deve essere rigettato;

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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