Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.14 del 04/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CALABRESE Donato – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31844-2005 proposto da:

GENERAL MOTORS ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., A.G., A.A., A.P. in proprio e quali eredi della defunta S.

E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato FARINA ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAVANENGHI ALFREDO giusta delega in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 414/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 29/10/2004, depositata il 11/03/2005, R.G.N. 749/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

atteso che gli A. citarono in giudizio la Opel Italia s.p.a.

per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte di A.D. per la mancata apertura (nel corso di un incidente) dell’airbag del quale era dotata la vettura sulla quale viaggiava la vittima;

che la domanda è stata accolta dal Tribunale di Tortona, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Torino, la quale ha spiegato (con motivazione congrua e logica, priva di vizi giuridici):

che, con riferimento al D.P.R. n. 224 del 1978, art. 5 l’onere probatorio a carico del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione di aver subito un danno causalmente connesso con l’uso del prodotto;

che era provato in atti (attraverso l’esperita CTU) il collegamento causale tra e lesioni subite dalla vittima e l’omesso funzionamento dell’airbag;

che propone ricorso per cassazione la Opel Italia a mezzo di due motivi e resistono con controricorso gli A..

Osserva:

che i due motivi di ricorso, benchè formalmente censuranti la violazione di legge ed il vizio della motivazione, si risolvono nella esposizione di circostanze di fatto e di esiti istruttori, inammissibilmente tendenti ad ottenere, in sede di legittimità, una nuova valutazione del merito della controversia;

che, dunque, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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