Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.14002 del 10/06/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4555-2005 proposto da:

C.G. (c.f. *****), per se e nella qualità

di procuratore di C.A. (c.f. *****), C.M. (c.f. *****), C.P. (c.f.

*****), C.V. (C.f. *****), CA.AR. (C.f. *****) CA.PA. (C.f.

*****), C.M.G. (c.f.

*****), tutti anche nella qualità di eredi di C.

G.B., nonchè di CR.GI., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CICCARELLI DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MOLA DI BARI (c.f. *****), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AMBROSIO LUIGI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1146/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CICCARELLI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato IAIONE ARTURO (delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 25 novembre 2003, la corte d’appello di Bari respinse gli appelli proposti dagli eredi di B.C. ( C. M., G., P., V., Ar., Pa. e M.G.) e dalla signora Cr.Gi. in via principale, e dal Comune di Mola di Bari in via incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 30 settembre 2000, che aveva condannato l’ente al risarcimento del danno cagionato dall’appropriazione acquisitiva di un’area di proprietà degli appellanti principali.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono i signori C. e la signora Cr.Gi., con atto notificato il 5 gennaio 2005 ed iscritto a ruolo il giorno 1 marzo 2005, per un unico motivo. Il Comune di Mola di Bari resiste con controricorso notificato il 14 febbraio 2005, e con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione sollevata dal Comune con la memoria depositata, d’improcedibilità del ricorso, è fondata. Il ricorso è stato notificato il 5 gennaio 2005, ed iscritto a ruolo il giorno 1 marzo 2005, ben oltre dopo la scadenza (avvenuta il 25 gennaio) del termine di venti giorni indicato a pena d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.. Il ricorso è stato spedito al cancelliere della Corte di cassazione, ma non a mezzo posta, nè con il rispetto delle altre condizioni dettate dall’art. 134 disp. att. c.p.c., bensì a mezzo corriere, in una data che non risulta dagli atti.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472