LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONASTIR, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Garau Guendalina e Falchi Gian Luigi, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via Benozzo Gozzoli;
– ricorrente non diligente –
contro
M.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Porru Antonio e Francesco Marcello Paola, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, via del Babbuino, n. 48;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Serramanna in data 15 aprile 2003.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone Antonio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, conclusioni alle quali si è
riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Serramanna in data 15 aprile 2003 – con cui, accogliendosi l’opposizione di M.P., sono stati annullati i verbali di contestazione elevati dalla Polizia municipale di Monastir per violazione del codice della strada -, il Comune di Monastir ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 20 settembre 2003;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
Considerato che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, il ricorrente non ha depositato il ricorso per cassazione;
che detto ricorso è stato depositato a cura del controricorrente in data 1 dicembre 2003, unitamente al controricorso notificato il 21 novembre 2003;
che il mancato deposito del ricorso nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. ne determina l’improcedibilità;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di chi vi ha dato causa;
che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. lav., 27 aprile 1990, n. 3514), il ricorrente, il cui ricorso sia dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., perchè non depositato entro il ventesimo giorno dalla sua notifica, è tenuto al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il Comune ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010