LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.U., rappresentato e difeso dall’Avvocato Andreoni Pierpaolo per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Boccia Loreta;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASALBORDINO, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Casalbordino n. 102/05, depositata in data 25 agosto 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro Carlo, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Leccisi Giampaolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25 agosto 2005, il Giudice di pace di Casalbordino rigettava l’opposizione proposta da C.U. avverso due verbali di accertamento e contestazione di violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8 e art. 148 C.d.S., commi 3 e 15, elevati dalla Polizia municipale di Casalbordino in data 11 agosto 2004.
Il Giudice di pace osservava che “dalla documentazione prodotta in atti e dalle testimonianze raccolte in corso di causa, risulta evidente la legittimità dei verbali di contestazione. Le motivazioni addotte dal Comune di Casalbordino evidenziano il corretto comportamento dei verbalizzanti e la regolarità delle operazioni poste in essere nella circostanza. La testimonianza resa dal sig. D. R.G., presente sul a luogo dell’incidente, conferma quanto sopra evidenziato dalla Polizia Municipale di Casalbordino”.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso C. U. sulla base di quattro motivi.
Con ordinanza n. 29062 del 2008, questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso al Comune di Casalbordino in persona del sindaco pro tempore.
Il ricorrente ha provveduto nei termini all’uopo assegnati.
Il Comune non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, sviluppati congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 148 C.d.S., nonchè vizio di motivazione, lamentando, in sostanza, il mancato esame delle deduzioni svolte nell’atto di opposizione circa la non configurabilità, nel caso di specie, delle contestate violazioni, e la errata applicazione delle norme stesse.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione, rilevando come la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente apparente, non consentendo di individuare l’iter logico seguito dal Giudice nella sua decisione.
Nessuna valutazione è contenuta in sentenza in ordine al contestato operato dei verbalizzanti, essendosi il giudice di pace limitato ad affermare che l’operato dei verbalizzanti risulta corretto, ma senza illustrare le ragioni di tale apprezzamento.
Con il quarto motivo, il C. deduce violazione degli artt. 202, 244 e 245 cod. proc. civ., in relazione all’ordine impartito al Comune di esibizione degli atti dell’accertamento e all’attività istruttoria. In proposito, il ricorrente si duole dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la testimonianza di tale D.R.G. avrebbe confermato quanto evidenziato dalla polizia municipale, osservando che nessuna richiesta di prova testimoniale, e in particolare con riferimento al teste D.R., era stata proposta dal Comune e, soprattutto, che nessuna deposizione è stata assunta nel corso del giudizio di merito, e sottolineando che in nessuno degli atti del giudizio è menzionato il sig. D. R..
Ritiene il Collegio che il terzo motivo, con il quale la sentenza impugnata è censurata per insufficienza della motivazione, debba essere esaminato in via preliminare, in quanto, ove ritenuto sussistente il denunciato vizio, le censure più specifiche concernenti la violazione delle disposizioni sanzionatorie e di quelle processuali relative alla mancata istruttoria resterebbero assorbite.
Il terzo motivo è manifestamente fondato.
La sintetica motivazione sopra testualmente riportata, invero, non consente di individuare una risposta adeguata e, appunto, sufficiente, alle censure proposte dal ricorrente in sede di opposizione, delle quali il medesimo ricorrente ha riferito il contenuto nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.
Ed invero, nel ricorso in opposizione il C. aveva dedotto una serie di circostanze e di critiche all’operato degli agenti, rispetto alle quali deve e-scludersi che l’affermazione del Giudice di pace circa la correttezza dell’operato degli agenti costituisca idonea risposta. Del resto, non può non sottolinearsi come nella sentenza impugnata non vengano in alcun modo riportati i motivi di opposizione nè le circostanze dedotte dall’opponente a sostegno dell’affermata insussistenza delle violazioni contestate, rilevate dai verbalizzanti solo in sede di intervento determinato da incidente stradale e non osservate direttamente.
La mera affermazione della legittimità degli accertamenti, in mancanza di alcuna motivazione al riguardo – motivazione necessaria alla luce dei motivi di opposizione – risulta dunque del tutto insufficiente a sostenere la decisione adottata e a far comprendere le ragioni per le quali il Giudice di pace ha ritenuto di disattendere l’opposizione. Altrettanto è a dirsi del mero riferimento alla deposizione del sig. D.R., del contenuto della quale in relazione alle deduzioni difensive dell’opponente nella sentenza impugnata non vi è traccia.
Il terzo motivo di ricorso va dunque accolto perchè manifestamente fondato, con assorbimento degli altri motivi.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Casalbordino, il quale procederà a nuovo esame del ricorso in opposizione proposto dal C..
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Casalbordino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010