Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14025 del 10/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25181-2008 proposto da:

O.M.;

– ricorrente –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 16/02/2007;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALIE;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

1. Parte ricorrente, O.M., V.P.E., impugna la sentenza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 16/02/2007, limitandosi a redigere l’atto introduttivo ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte senza notificarlo ad alcuno, mentre doveva essere notificato alla controparte interessata ad opporsi al suo accoglimento.

2.- Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero.

3. – Il ricorso è inammissibile. Infatti, occorre osservare che questa Corte ha ritenuto inammissibile senza possibilità di rimedio il ricorso per cassazione la cui notifica sia da considerare inesistente (tra le tante Cass. 2007 n. 14487; Cass. 1997 n. 12572;

Cass. 1997 n. 9257). A maggior ragione non può che essere dichiarato inammissibile il ricorso che non sia stato affatto notificato (a tale conclusione giungono le sentenze di legittimità che hanno avuto occasione di prendere in considerazione un caso così anomalo: Cass. 1999 n. 4595, Cass. 1973 n. 650, Cass. 1972 n. 12).

Il ricorso è anche inammissibile per il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

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