Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.14128 del 11/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6345-2009 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA – GESTIONE STRALCIO (*****), in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI SABATINO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.T. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA M. RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GREGORIO CLAUDIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.L.F., M.M., D.M., I.L., D.F., D.E., D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Claudio DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo.

La Corte:

letto il ricorso proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di L’Aquila in data 22 gennaio 2008, nonchè il controricorso del V. e la memoria della stessa ricorrente.

RILEVA la sentenza impugnata, riformando la prima sentenza, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle domande reciprocamente proposte tra la ASL ed il V.;

che il ricorso della ASL è svolto in due motivi attraverso i quali si sostiene che il giudice d’appello non avrebbe potuto statuire in ordine alla giurisdizione, in quanto in merito ad essa s’era formato il giudicato; giudicato consistente nell’affermazione (non impugnata) contenuta nella prima sentenza, secondo cui l’eccezione di giurisdizione era già stata implicitamente respinta dal Tribunale in sede collegiale nel momento in cui aveva ritenuto necessaria acquisire la sentenza penale d’appello resa nel processo a carico del V..

OSSERVA il ricorso è infondato, in quanto la prima sentenza esplicitamente statuiva sulla giurisdizione con l’affermazione: “Nè maggior fondamento ha l’eccezione di difetto di giurisdizione vertendosi nella fattispecie in tema di controversia avente ad oggetto un risarcimento di danni …”. La successiva affermazione relativa all’implicito rigetto contenuto nell’ordinanza collegiale aveva una mera efficacia corroborante rispetto alla precedente;

la specifica impugnazione, da parte del V., in ordine alla giurisdizione ha impedito la formazione del giudicato sul punto;

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

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