Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.14185 del 12/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10784-2007 proposto da:

S.L. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso lo studio dell’avvocato COLAIACOVO VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., F.C., F.R., V. E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 13.12.05, depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

PREMESSO IN FATTO

che il sig. F.G., il quale aveva ottenuto decreto pretorile di riconoscimento di usucapione di un appezzamento di terreno, fu successivamente convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Sulmona dalla sig.ra S.L., la quale dedusse di non aver ricevuto notifica del ricorso su cui era stato emesso il decreto pretorile e chiese di essere riconosciuta, a sua volta, proprietaria di quel medesimo appezzamento;

che il Tribunale rigettò la domanda della sig.ra S., confermando che il F. aveva usucapito il bene;

che la Corte di appello dell’Aquila, sul gravame della sig.ra S., ha confermato la decisione del Tribunale;

che la sig.ra S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimato non ha resistito;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2697 e 1141 c.c. si lamenta che la Corte di appello abbia invertito l’onere della prova, applicando la presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1 cit., senza indicare quali fossero le prove del possesso iniziale;

che il motivo è inammissibile, perchè la Corte di appello ha invece indicato tali prove alle pagg. 4-5 della sentenza, in cui si fa riferimento a consulenze tecniche di entrambe le parti e a prove testimoniali convergenti nel configurare un possesso esercitato dal F. sin dagli anni 60 (la ricorrente si limita a riportare il passaggio della sentenza riferito al primo motivo di appello, riguardante la questione di diritto relativa alla presunzione, mentre la questione della sussistenza della prova del possesso era affrontata con riguardo al secondo motivo di appello, cui si riferiscono, appunto, le pagg. 4-5 di cui si è detto);

che con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione sulla prova del possesso, si lamenta che la Corte di appello non abbia specificamente risposto nel dettaglio agli argomenti contrari dell’appellante;

che anche tale motivo non può trovare accoglimento, dato che il giudice di merito non è tenuto a motivare con specifico riferimento a tutte le risultanze processuali e a tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (giurisp. costante: cfr., per tutte, Cass. 5748/1995);

che con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte di appello non abbia risposto alla censura secondo cui non era possibile che il F. avesse esercitato un potere di fatto su tutto il terreno pur avendovi installato soltanto un gabinetto e parte di un campo di bocce;

che anche questo motivo è inammissibile, sostanziandosi in una pura e semplice critica di merito, peraltro formulata in termini generici, dato che non viene ben precisato cosa in proposito fosse stato dedotto nell’atto di appello;

che il ricorso va in conclusione respinto, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2010

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