Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.14208 del 14/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17322-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2257/2005 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

adito l’avv. Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Abbritti Pietro che ha concluso per la dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Avellino, C.G. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 12.2-31.3.02.

Rigettata la domanda, proponeva appello il ricorrente.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 25.05.05 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Non svolgeva attività difensiva C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli altri è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 13.4.06, dal quale risulta che C.G. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010

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