LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Paolo che, unitamente all’avvocato Calgaro Mario, lo rappresenta e difende, per procura speciale in margine al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Ministero del Tesoro;
– intimati –
avverso la decisione n. 20/24/2006 della Commissione tributaria regionale di Venezia, emessa il 20 aprile 2006, depositata il 15 giugno 2006, R.G. 1405/05;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.
Dott. SORRENTINO Federico;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 dal Cons. Dott. BISOGNI Giacinto;
rilevato che in data 18 febbraio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta con la correzione di errori materiali in essa contenuti;
Il relatore cons. Dott. BISOGNI Giacinto, letti gli atti depositati.
OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla rettifica della dichiarazione IVA della s.r.l. Habitat;
2. La C.T.P. di Vicenza accoglieva il ricorso ma la C.T.R. ha accolto l’appello dell’ufficio dichiarando inammissibile l’originario ricorso perchè proposto tardivamente;
3. Ricorre per cassazione il contribuente con 4 motivi di impugnazione;
Ritiene che:
1. il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè, pur facendo riferimento implicitamente alla violazione relativa alla modalità di notifica, non propone alcun quesito di diritto; il secondo motivo di ricorso è inammissibile, e comunque infondato, in quanto il quesito è irrilevante rispetto alla soluzione della controversia e formulato in maniera non collegata alla motivazione della CTR e all’esposizione dei fatti contenuta nello stesso ricorso. Vale comunque a portare al suo rigetto la considerazione per cui la notifica dell’avviso di rettifica, sia alla società che all’odierno ricorrente, avvenne oltre 60 giorni prima della presentazione, da parte di quest’ultimo, dell’istanza di accertamento con adesione erroneamente ritenuta come legittimo atto di impugnazione da parte della CTP. Il terzo e quarto motivo sono da considerarsi assorbiti; 2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto (così corretto l’errore materiale contenuto nella relazione dove è scritto per errore l’accoglimento) del ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010