LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
MATA by Nicola MAIELLO s.a.s. (già MATA by TAMMARO MAIELLO s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.to Cicatiello Ernesto per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 98/47/07 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa il 29 giugno 2007, depositata il 28 settembre 2007, R.G. 739/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.
Dott. Velardi Maurizio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2010 dal Cons. Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 23 febbraio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta con correzione di errori materiali:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Letti gli atti depositati:
OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente Mata s.a.s. di Tammaro Maiello del diniego di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 16 in lite relativa a impugnazione di avviso di rettifica ai fini IVA. La società ha dedotto di aver detratto dalla somma dovuta per la definizione l’importo in precedenza versato di Euro 9.706. L’Amministrazione finanziaria ha rilevato che il versamento si riferiva al pagamento della sanzione e non della imposta;
2. La C.T.P. ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con 4 motivi di impugnazione tutti attinenti alla insufficienza e incongruità della motivazione.
RITIENE che:
1. il ricorso sia fondato essendo palesemente generica e apodittica la motivazione resa dalla CTR a fondamento della propria decisione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010