Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.14393 del 15/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn. 10869/2005 proposto da:

signora D.D.N., di seguito anche “Contribuente”, rappresentata e difesa dall’avv. Della Rocca Sergio ed elettivamente domiciliata presso l’avv. Gabriele Giovannmi in Piazza Martiri di Belfiore n. 2, Roma;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”;

– intimata –

avverso la revoca, adottata il 18 febbraio 2005, prot. n. 4546, del provvedimento di autotutela 23 dicembre 2004, n. 36481;

Udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Considerato:

a) che il 22 aprile 2005 è notificato all’Agenzia un ricorso della Contribuente per l’annullamento della revoca n. 4546, adottata il 18 febbraio 2005 e notificata il 21 febbraio 2005, del provvedimento di autotutela 23 dicembre 2004, n. 36481;

b) che la Contribuente ha presentato, il 22 novembre 2002, ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR dell’Aquila in tema di accertamento 1991 (avviso di accertamento mod. 740 – *****);

c) che il 5 maggio 2004 la Contribuente ha fatto domanda di condono, dopo aver pagato, il 16 aprile 2004, la prima rata del dovuto;

d) che il 15 giugno 2004 l’Agenzia ha notificato alla Contribuente il diniego di condono, che è stata da lei impugnato il 3 settembre 2004;

e) che su istanza di autotutela del 12 ottobre 2004 presentata dalla Contribuente e su suo interpello del 4 novembre 2004, l’Agenzia ha adottato, il 23 dicembre 2004, l’annullamento del diniego di condono;

f) che il 21 febbraio 2005 l’Agenzia notifica la revoca dell’annullamento del 23 dicembre 2004;

g) che tale revoca è ora impugnata dalla Contribuente con ricorso per cassazione, sostenuto con un solo motivo, con il quale si fa valere il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

h) che il motivo è fondato, perchè l’atto impugnato, dopo aver elencato nella sua giustificazione, i presupposti di fatto, contiene un dispositivo così formulato: “la revoca del provvedimento di autotutela del 23-12-2004 n. 36481, che aveva posto nel nulla i dinieghi della definizione della lite pendente relativi alla istanza n. 24/2004, prodotta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 per l’accertamento dell’anno 1991, notificati il 17-6-2004 ed il 27-10- 2004. Tali dinieghi vanno invece confermati in quanto legittimi e conformi alle disposizioni di leggi presenti in materia”, donde si desume che l’atto è privo di qualsiasi motivazione;

i) che, conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto e l’atto impugnato dev’essere annullato;

j) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 950,00 (novecento e cinquanta), oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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