Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.14572 del 16/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17836-2009 proposto da:

M.A. (c.f. *****), P.C. (c.f.

*****), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dal l’Avvocato EFISIO PINTOR, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.RO., nella qualità di Curatore speciale dei minori P.I., P.D., elettivamente domiciliata in CAGLIARI, VIA A. CERVI 16, presso il proprio Studio, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato NICOLOSI (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Cagliari, con sentenza del 21.5.2008, dichiarava l’adottabilità dei minori P.I. e D..

Avverso tale sentenza proponevano impugnazione i genitori P. C. e M.A.. Si costituiva il curatore dei minori, che chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’appello di Cagliari, sezione per i minorenni, con sentenza 23/4-29/5/2009, rigettava l’appello.

Ricorrono per cassazione P.C. e M.A.. Resiste, con controricorso, il curatore dei minori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8. Il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato ma ancora operante per i rapporti pregressi, appare del tutto generico (lo stato di abbandono nei primi mesi di vita deve essere valutato, considerando l’assistenza materiale e morale dei genitori, tenendo conto della salute del minore e dell’ambiente; non è invece valutabile la prospettiva di educazione e formazione culturale che il minore potrà ricevere in futuro): una mera parafrasi della norma, un interrogativo circolare che sollecita sostanzialmente l’accoglimento della domanda (tra le altre, Cass. n. 11535/08).

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata. La relativa sintesi appare adeguata.

Affermano i ricorrenti che la dichiarazione di adottabilità è incompatibile con lo stato dei minori, all’atto di una visita domiciliare, con il comportamento dei genitori, con la relazione del “centro di aiuto alla vita” del *****. I ricorrenti introducono profili di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica della sentenza impugnata, che esamina specificamente la posizione di entrambi i genitori.

Viene considerata la figura del P., di carattere violento nei confronti di moglie e figlia, dedito ad un uso smodato di sostanza alcoliche; condannato per reato particolarmente odioso, di cui all’art. 519 c.p., in danno della propria figlia, costretta a congiungersi carnalmente con lui. Si precisa che, anche nel giudizio di appello, il P., sentito personalmente, ha manifestato totale incapacità di riconoscere i propri errori e le proprie devianze.

Quanto alla posizione della M., il giudice a quo precisa che essa è del tutto ignara delle ragioni di attivazioni della procedura, non ha sviluppato alcuna capacità critica nei confronti del marito, negando le sua colpe e le sue inadeguatezze, e rimanendo sostanzialmente succube di lui.

Non sono state evidenziate altre figure parentali disposte ad occuparsi dei minori.

Le incapacità dei genitori – secondo il giudice a quo – si sono rilevate persistenti e continuative, come ha evidenziato la perizia psicologia svolta nel giudizio di appello.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1.

Il quesito relativo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., appare totalmente inadeguato. Si tratta, anche in tale caso, di quesito del tutto generico (il riconoscimento del diritto del minore di crescere nella propria famiglia ha valore primario e può essere disatteso solo se i genitori, nonostante l’intervento degli enti pubblici, non siano in grado di fornire quella umana assistenza, in mancanza della quale sussiste l’abbandono): in sostanza una parafrasi della norma, un interrogativo circolare che sollecita semplicemente l’accoglimento della domanda, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (sul punto v., tra le altre, Cass. n. 11535/08).

Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensante le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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