LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7906-2009 proposto da:
HOSPITAL SERVICE S.R.L. (*****), in proprio e quale mandante del Raggruppamento costituito con la SERVIZI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio MOSCERINI, rappresentata e difesa dagli avvocati CLARIZIA ANGELO, DE VIRGILIIS PAOLA, GIULIANO MILIA, MOSCARINI LUCIO V.;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CHIETI, in persona del Direttore generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAGANI RICCARDO, CURZI CORRADO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SERVIZI ITALIA S.P.A., SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3391/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 08/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Vista la rinunzia presentata da Hospital Service s.r.l. al ricorso per cassazione da essa proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. 5^ n. 3991 del 4.12.2007 e notificata all’Azienda sanitaria locale di Chieti, la Servizi Italia s.p.a. e la Servizi Ospedalieri s.p.a.;
Ritenuto che la stessa è valida ed efficace a norma dell’art. 390 c.p.c. e che, per l’effetto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;
ritenuto che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese a norma dell’art. 391 c.p.c., non avendo controparte aderito alla rinunzia nè ravvisandosi ragioni di compensazione.
PQM
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte resistente, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010