LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
D.V.L.;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 55/2/07, depositata il 15 novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate e le successive memorie scritte depositate da entrambe le parti;
Udito il P.G. in persona del Dr. Domenico Iannelli.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 55/2/07, depositata il 15 novembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata l’illegittimità della cartella di pagamento notificata il 14 ottobre 2002 avverso la quale la contribuente aveva fatto opposizione deducendo che il precedente 26 giugno 1992 aveva usufruito del condono di cui alla L. n. 413 del 1991; ritenuto che la contribuente resiste con controricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2698 c.c., L. n. 413 del 1991, art. 18 e art. 161 c.p.c. è concluso dal seguente quesito “la sentenza tributaria d’appello, in controversia su cartella esattoriale, esecutiva di accertamento Irpef 1986, notificato il 30.11.91 e confermato da sentenza della CTP di Campobasso n. 338/3/99 mai impugnata, non può annullare la cartella disapplicando la sentenza 338 perchè la sentenza non avrebbe tenuto conto di un valido condono L. n. 413 del 1991, ex art. 38, su detto accertamento, tale motivo non avendo formato oggetto di appello, e va cassata?”;
rilevata preliminarmente da una parte l’erroneità della indicazione delle disposizioni di legge che sarebbero state violate, assolutamente estranee alla ratio decidendi posta dalla CTR a base della decisione impugnata (fondata sul principio secondo cui sarebbe comunque consentito il sindacato giurisdizionale sulla persistente validità ed efficacia dei presupposti dell’emissione di una cartella esattoriale alla luce di un evento non dedotto nel dibattito processuale) e dall’altra l’assoluta mancanza di chiarezza che caratterizza gli argomenti svolti nel quesito dalla ricorrente i quali non consentono di individuare le norme di cui lamenta la violazione;
ritenuto che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa essere desunto dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione;
ritenuto che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;
ritenuto che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. n. 3519/2008);
ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.
PQM