Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.14741 del 18/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13328-2006 proposto da:

ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona, del 3962 Ministro pro-tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO OSTERIA da VITTORIO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2 005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 27.1.05, depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Esatri Esazione Tributi ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Fallimento Osteria da Vittorio s.r.l., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ed avverso l’indicata sentenza della CTR della Lombardia; che mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate si sono costituiti aderendo alle tesi esattoria, questa non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., il contribuente non si è costituito;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a sensi dell’art. 369 c.p.c..

nella camera di consiglio odierna il ricorso è stato deciso con l’accoglimento delle conclusioni del P.M..

L’adesione dei chiamati in causa al ricorso è motivo per compensare le spese.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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