LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19116-2009 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA LA RUSTICA S.S. (*****), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 518/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.4.2008 la Corte di Appello di Bologna, esaminando l’appello di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 6.7.2004, che aveva accolto la domanda della soc. L’Azienda Agricola La Rustica con riguardo alla imposizione dei prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo.
L’Azienda Agricola La Rustica ha quindi proposto ricorso con atto del 3.8.2009 denunziando la indebita declinatoria della propria giurisdizione operata ignorando il ili disposto cogente di conservazione della giurisdizione del G.O. contenuto nella L. n. 109 del 2005, art. 4 sexies.
Si è costituita con controricorso del 18.9.2009 l’AGEA eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per la sua evidente tardività sia per la assenza del prescritto quesito di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Indiscutibile è il pregiudiziale rilievo di tardività del ricorso.
La stessa società ricorrente, infatti, nella premessa del suo ricorso contenente unico motivo afferente la violazione delle norme sulla giurisdizione, precisa che la sentenza impugnata venne depositata in data 11.4.2008, precisazione affatto condivisa dalla controricorrente AGEA. Il ricorso per cassazione è stato notificato ad AGEA a mezzo servizio postale in data 4.8.2009, con richiesta consegnata in data 3.8.2009.
Indiscutibile è pertanto, come eccepito, la tardività della notificazione comportante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per decadenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. La ammissione predetta, afferente la data di pubblicazione del provvedimento impugnato, assorbe poi la constatazione della inesistenza, tra la pur dichiarata produzione (come emerge dalla nota di iscrizione a ruolo), della copia autentica della sentenza impugnata, constatazione che avrebbe condotto (S.U. n. 9005 del 2009) alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi del secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta che sulla ricorrente dovrà gravare l’onere di refusione delle spese in favore della controricorrente AGEA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore di AGEA, spese che determina in Euro 1.500,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010