Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.14932 del 21/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18119/2008 proposto da:

C.P. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA MARIA TERESA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 18/05/2007, n. 50454/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, questione di legittimità costituzionale, rigetto nel resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato C.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 4 dicembre 2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento.

determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus. Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (una somma di Euro 1.500,00 per un biennio di ritardo, a fronte di una durata complessiva del procedimento di primo e secondo grado di anni sette e mesi nove, ridotto ad anni sei, per una serie di rinvii, richieste dalle parti, e detratto un quadriennio di ragionevole durata). Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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