Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.15135 del 22/06/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Bristol Minori s.r.l., domiciliata in Roma, Via Vigna di Morena 69/a, presso A.M. Rossi, rappresentata e difesa dall’avv. AMATO F., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5023/2007 cron. della Corte d’appello di Napoli, depositato il 27 dicembre 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente, avv. F. Amato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 8.333,33 in favore in favore della Bristol Minori s.r.l., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio di lavoro, promosso nei suoi confronti e definito in appello con notevole ritardo.

Ricorre per cassazione Bristol Minori s.r.l. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza delle spese liquidate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal pubblico ministero (Cass., sez. 1^, 22 gennaio 2008, n. 1354, m. 601254), il ricorso è fondato.

I giudici del merito hanno liquidate le spese in Euro 450,00. Occorre invece applicare la tariffa prevista per il giudizio di cognizione davanti alla corte d’appello.

In accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di merito vanno liquidate in complessivi Euro 1.109,00 (Euro 450,00 per onorari, Euro 620,00 per diritti, Euro 39,00 per esborsi).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi in complessivi Euro 1.109,00 (Euro 450,00 per onorari, Euro 620,00 per diritti, Euro 39,00 per esborsi).

Condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472