Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15148 del 22/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

su istanza per correzione di errore materiale proposta da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

nei confronti di:

Pino Cantieri Navali S.r.l.;

– intimata –

riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2363/09, depositata il 29 gennaio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2010 Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate;

Udito il P.G. in persona del dr. Domenico Iannelli.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto istanza per correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte n. 2363/09 resa in data 18.12. 2008, depositata il 29 gennaio 2009, nel giudizio tra la società Pino Cantieri Navali s.r.l. e la stessa Agenzia;

ritenuto che l’istanza si fonda sul rilievo che la Corte, nell’accogliere il ricorso e nel l’annullare l’impugnata decisione della CTR della Sicilia, indicava quest’ultima in maniera erronea con il n. 267/02/01, riguardante altra analoga causa tra le stesse parti per il successivo anno 1992, anzichè con il n. 266/02/01;

ritenuto che l’istanza è con tutta evidenza fondata come risulta dall’esame comparativo dell’originario ricorso proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza n. 266/02/01 emessa dalla CTR della Sicilia e della copia della sentenza della CTR della Sicilia contrassegnata effettivamente dal numero di RG 266/02/01 mentre nella sentenza n. 2363/09 di questa Corte è stato invece indicato il numero 267/02/01.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza per correzione dell’errore materiale, contenuto nell’epigrafe della sentenza di questa Corte R.G. 2363/09 resa il 18.12.2008, disponendo che il numero di R.G. della sentenza della CTR Sicilia annullata sia corretto nel numero 266/02/01 in luogo di 267/02/01. Manda al cancelliere per l’annotazione sull’originale della sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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