LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 9/18/06, depositata il 1 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso per la rinnovazione della notificazione del ricorso.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe;
che, con ordinanza resa all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 5 giugno 2009, questa Corte, avendo rilevato la nullità della notificazione del ricorso, in quanto effettuata presso il procuratore domiciliatario del il contribuente nel giudizio di primo grado, pur non essendosi il contribuente stesso costituito in appello (Cass., Sez. un., n. 10817 del 2008), ha ordinato la rinnovazione della notificazione alla parte personalmente;
che la ricorrente non ha adempiuto a tale incombente;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010