Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15358 del 28/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16621/2006 proposto da:

I.F., *****, P.C., *****, I.R., *****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell’avvocato ZAPPIA MARTELLINA, rappresentati e difesi dall’avvocato TOZZO GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

PI.SE., PI.AN., COMMERCIAL UNION ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,Sezione Civile, emessa il 13/01/2005, depositata il 30/03/2005; R.G.N. 111/1996;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

con atto di citazione del 18.6.90 I.F. e P. C., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore I.R., convenivano in giudizio la Società Geas di Assicurazioni, Pi.An. e Pi.Se., esponendo che il 21.1.1989, mentre il loro figlio percorreva a piedi sul lato destro una strada provinciale, in un centro abitato, veniva investito da un’autovettura di proprietà di Pi.An. e condotta dal fratello Pi.Se., I.R. riportava gravi lesioni;

il Tribunale di Locri, espletata consulenza di ufficio, con sentenza n. 187/95, dichiarava che il sinistro stradale si era verificato per colpa concorrente del convenuto Pi.Se. e condannava lo stesso unitamente alla Società assicuratrice del mezzo al pagamento, in solido, della complessiva somma di L. 21.406.769, con rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal gennaio 1989 al saldo, ed interessi legali sulla somma così rivalutata;

proponevano appello I.F. e P.C. in via principale nonchè la Geas Assicurazioni in via incidentale;

la Corte d’Appello di Reggio Calabria con la decisione in esame, depositata in data 18.5.2006, accoglieva l’appello incidentale, rigettando la domanda proposta dall’ I. e dalla P.;

ricorrono per cassazione l’ I. e il P. con quattro motivi, mentre non hanno svolto attività difensiva le parti intimate;

prima dell’odierna udienza i ricorrenti, con atto in data 10.5.2010, hanno fatto pervenire formale rinuncia al ricorso.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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