Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15432 del 30/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23424/2007 proposto da:

COMUNE DI MIRANDOLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO Marcello, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANASI MARCO, FURITANO CECILIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA G. PICO DI BENASSI FRANCIOSI ISOLDA & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 135/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 22/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO, il quale informa che è stata depositata istanza di rinuncia al ricorso con accettazione;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI, che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Visto l’atto del 15 marzo 2010, pervenuto dopo la fissazione dell’udienza di discussione, con cui il Comune di Mirandola, in persona del Sindaco in carica B.M., ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;

vista l’adesione ed accettazione alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio da parte dell’Agricola G. Pico s.a.s. di Benassi Franciosi Isolda & C, in persona del legale rapp.te pro tempore, previa sottoscrizione in calce all’atto di rinuncia;

udite la difesa del Comune di Mirandola che ha concluso per l’estinzione del processo con compensazione delle spese;

Udito il P.G. in persona del Dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l’estinzione del processo;

ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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