LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18119/2005 proposto da:
AGRICOLA G. PICO DI BENASSI FRANCIOSI ISOLDA & C. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI Maria Teresa, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TRICARICO, giusta delega al margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MIRANDOLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO Marcello, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANASI MARCO, FURITANO CECILIA, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso le sentenze n. 35/2004 e 36/2004 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositate il 18/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’8/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO, il quale informa che è stata depositata istanza di rinuncia al ricorso con accettazione;
udito per il resistente l’Avvocato ZANASI, che si riporta agli scritti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Visto l’atto del 15 marzo 2010, pervenuto dopo la fissazione dell’udienza di discussione, con cui l’Agricola G. Pico s.a.s.
Benassi Franciosi Isolda & C., in persona del legale rapp.te pro tempore ha dichiarato di voler rinunciare ex art. 390 c.p.c., al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;
vista l’adesione ed accettazione alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio da parte del Comune di Mirandola, in persona del Sindaco in carica, previa sottoscrizione in calce all’atto di rinuncia;
udite la difesa del Comune di Mirandola che ha concluso per l’estinzione del processo con compensazione delle spese;
Udito il P.G. in persona del Dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l’estinzione del processo;
ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010