Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.15495 del 30/06/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Arezzo, in persona del sindaco p.t., domiciliato in Arezzo, piazza della Libertà n. 1, presso l’avvocato Ricciarini R., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Monte Sponda s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/24/05 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 17 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito l’avvocato Stefano Pasquini delegato alla difesa del ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CIP di Arezzo ha rigettato il ricorso proposto dalla s.r.l.

Immobiliare – Monte Sponda avverso l’avviso di accertamento ICI 2000, concernente quattro unità immobiliari di categoria *****, denunciate dalla società come un unico immobile con destinazione *****, ed un immobile riportato in catasto come di categoria *****, denunciato dalla società in base ad una rendita presunta inferiore a quella determinata dall’UTE. Decidendo sull’appello proposto dalla società, la CTR della Toscana ha ridotto al minimo edittale le sanzioni comminate relativamente agli immobili adibiti ad autorimessa, ed ha dichiarato non dovute affatto quelle irrogate per l’immobile di categoria *****, “ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 342 del 2000, art. 74". Il Comune di Arezzo ricorre con due motivi per la cassazione di quest’ultime statuizione della sentenza d’appello, lamentando estrapetizione (violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione omessa o contraddittoria su punto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

La società intimata non si è difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato, come questa corte può verificare sugli atti in ragione della natura processuale del vizio denunciato. Il ricorso della società contribuente era stato interamente respinto dalla CTP, sia quanto alle contestazioni mosse per l’immobile di categoria *****, dichiarato con rendita presunta inferiore a quella determinata dall’UTE, sia quanto alla denuncia come unico immobile di categoria ***** di quattro autonome unità immobiliari classificate in *****. d). In appello, la società aveva riproposto la questione concernente la validità della notificazione dell’avviso, ma, nel merito, non aveva contestato la decisione concernente l’immobile di categoria *****, ma solo quella relativa alle autorimesse. La CTR non avrebbe pertanto potuto, senza domanda di parte, dichiarare non dovute le sanzioni comminate per l’infedele denuncia dell’immobile di categoria *****.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

La statuizione impugnata va dunque cassata, e decidendo nel merito (ex art. 384 cpv. c.p.c.) va dichiarato che – quanto alle sanzioni irrogate per l’immobile di categoria ***** – è passata in giudicato la pronuncia di primo grado.

E’ giustificata la compensazione delle spese di tutto il processo, in relazione all’esito complessivo del giudizio ed al comportamento processuale delle parti (la contribuente non ha dato causa e non si è opposta alla correzione dell’errore incorso nella pronuncia d’appello).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – dichiara il giudicato quanto alla sanzione irrogata con riferimento all’immobile di categoria *****”. Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472