Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.15693 del 02/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2426/2006 proposto da:

M.G., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell’avvocato MAZZONI Claudio, che lo rappresenta e difende con procura rilasciata in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo ed altra apposta a margine della comparsa di costituzione del 09/04/2002;

– ricorrente –

contro

AVANTI SRL, *****, in persona del suo legale rappresentante A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato DESTITO Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Prima Civile, emessa il 13/07/2005, depositata il 17/09/2005;

R.G.N. 979/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Enzo PARINI per delega avv. Claudio MAZZONI;

udito l’Avvocato Armando BAFFIONI VENTURI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per la inammissibilità per difetto di procura.

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio promosso M.G. nei confronti della srl Avanti il difensore del ricorrente giustifica il suo ius postulando dinanzi a questa corte con riferimento “alla procura rilasciata in calce alla copia del decreto notificata del decreto ingiuntivo apposto nel primo grado di giudizio e ad altra apposta a margine della comparsa di costituzione del nuovo difensore”.

E’ di tutta evidenza, giusta una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, la patente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte soccombente alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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