Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.15729 del 02/07/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRUBER LOGISTICS s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 142, presso lo studio dell’avv. Damiano Forti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salesi Andrea, Alessandro Pesce, Massimo Mazzi e Athena Lorizio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.T.I.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romeo Romei n. 27, presso lo studio dell’avv. Romagnoli Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Roberto Bonardi giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, n. 176/05 decisa in data 29 giugno 2005 e depositata in data 13 settembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Enzo Giardiello per delega dell’avv. Maurizio Romagnoli;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 30 ottobre 2001 il Tribunale di Bolzano ingiungeva alla Atib s.r.l. di pagare alla Gruber Logistics s.p.a. l’importo di L. 12.635.000 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per diversi trasporti eseguiti dall’esponente; avverso tale decreto, notificato il 23 gennaio 2001, proponeva opposizione la Atib, sostenendo che in occasione di uno di tali trasporti la merce avrebbe subito danni e che ne sarebbe scaturito un credito risarcitorio in proprio favore per L. 10.400.000, del quale chiedeva la compensazione con i crediti azionati dalla Gruber.

Quest’ultima si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione avversaria, rilevando, in particolare, l’infondatezza della pretesa risarcitoria della Atib, in quanto i danni in questione, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. b) della Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, non erano imputabili al vettore.

Con ordinanza dell’8 luglio 2002 il Giudice disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a seguito della quale la ATIB versava alla Gruber l’importo di Euro 6.716,43, oltre interessi e spese.

Con sentenza del 1 luglio 2004, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo; accertava che la società Atib s.r.l., a seguito del pagamento avvenuto, aveva estinto il proprio debito nei confronti della società Gruber Logistics s.p.a.; in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dell’opponente, dichiarava risolto il contratto di trasporto e condannava la Gruber Logistics al pagamento dell’importo di Euro 7.241,16 oltre interessi e compensava le spese.

La Corte d’Appello di Trento, Sez. distaccata di Bolzano, con sentenza pubblicata il 13 settembre 2005 rigettava l’appello proposto da Gruber Logistics s.p.a., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione Gruber Logistics s.p.a. con due motivi.

Resiste con controricorso Atib s.r.l..

La ricorrente Gruber Logistics s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione la falsa applicazione degli artt. 1 e 6, lett. K) (in relazione agli artt., 4, 7, 33 e 41) della Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (resa esecutiva con L. n. 1621 del 1960) nonchè dell’art. 2697 c.c., artt. 183, 184 e 345 c.p.c., in relazione alla applicabilità della Convenzione di cui sopra ed alla pronunzia della sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la produzione (perchè avvenuta solo in grado di appello) della documentazione relativa a detta applicabilità.

Il motivo è infondato, in quanto la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nel trasporto internazionale di merci su strada, l’applicabilità della particolare normativa dettata dalla convenzione di Ginevra dal 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la L. 6 dicembre 1960, n. 621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. L, lett. K), sia – in mancanza della lettera di vettura – attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova (cfr. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14680; Cass. 27 maggio 2005 n. 11282). Tale prova è mancata, poichè il vettore ha prodotto la documentazione necessaria e cioè le lettere di vettura con l’opzione delle parti per l’applicazione della Convenzione, soltanto in grado di appello e quindi tardivamente, come rileva la stessa sentenza della Corte d’Appello.

Il motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della Convenzione indicata, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla pronunzia della Corte d’Appello, che aveva rilevato (sulla scorta della C.T.U. disposta nel corso del giudizio di primo grado) che il danno alla merce trasportata era stato cagionato non già da un difetto di imballaggio, ma da un ancoraggio non idoneo e quindi da un fatto imputabile allo stesso vettore.

In relazione a tale questione, la sentenza impugnata ha fatto riferimento agli elementi di fatto acquisiti nel corso dell’istruttoria, pervenendo ad una corretta e adeguata conclusione che si sottrae al sindacato del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472