LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.A.M. res.te a Rieti, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. BOGINO Carlo, nel cui studio in Roma, viale Ippocrate, 104, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 322/34/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 34, in data 14.12.2005, depositata il 19.01.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, pure, l’Avv. C. Bogino per la controricorrente;
Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n 8314/2007 R.G., il Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ed il relativo rigetto, per manifesta infondatezza;
Considerato che tanto ha chiesto, sulla base di pregresse pronunce di questa Corte (Sentenze n. 24549/2006, n. 17214/2009, n. 17215/2009), che pronunciando in analoghe controversie vertenti tra l’Agenzia e là stessa contribuente, ha già valutato negativamente le ragioni prospettate e sostenute dall’Agenzia;
Visti il ricorso, il controricorso, la memoria della controricorrente in data 04.05.2010, e tutti gli altri atti di causa;
Rilevato che dall’esame del contenuto delle sentenze della Corte di Cassazione Sezione 5^ n. 24549/2006, n. 17214/2009 e n. 17215/2009, in atti, rese tra le stesse parti in giudizi occasionati da unico e comune verbale della Guardia di Finanza, dalle quali, fra l’altro, si desume, in relazione ad analoghe censure, che l’accertamento di fatto operato dai Giudici di merito, è stato considerato “congruamente e logicamente motivato” e che le dedotte censure si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio esaminato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso di che trattasi va deciso alla stregua delle statuizioni contenute nelle precitate pronunce, ed in conformità alle stesse va rigettato;
Considerato che, avuto riguardo al numero dei procedimenti occasionati dall’unico verbale ed alla complessità delle questioni trattate nei vari gradi del processo, le spese del giudizio vanno compensate;
Visto l’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010