Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.15831 del 05/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D. (c.f. *****, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’vvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 8/10/2007; n. 51598/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.D. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 19/02/2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardivita’.

Il decreto impugnato fu depositato in data 08/10/2007 e non notificato, pertanto il ricorso doveva essere notificato entro un anno e 46 gg., e cioe’ il 23/11/2008 (24/11/2008,in quanto il giorno precedente cadeva di domenica). Il ricorso e’ stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 25/11/2008, come attestato dall’apposito timbro, e quindi gia’ tardivamente, e notificato il giorno successivo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

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