Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.15856 del 06/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.D., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82,. presso lo studio dell’avvocato SUSTER VITTORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLESE RICCARDO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.T.M.G. *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1996/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, Sezione TERZA Civile, emessa il 20/09/2004, depositata il 18/11/2004;

R.G.N. 621/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 novembre 2004 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da T.D. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia – sezione distaccata di Schio del 29 febbraio 2000, che lo aveva condannato a corrispondere a D.T.M.G. la somma di Euro 6.197,48, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento odontoiatrico, effettuato dal T., peraltro, privo della necessaria abilitazione.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il T., affidandosi a due motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva la D.T..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Punto centrale del presente ricorso e’ dato dal primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 11 e agli artt. 156 e 327 c.p.c.), con il quale il ricorrente lamenta la erroneita’ della decisione con la quale il giudice dell’appello ha statuito che, pur essendo la nullita’ della notifica dell’atto di appello rimasta sanata dalla costituzione dell’appellato, che si e’ difeso anche nel merito, detta efficacia sanante decorrerebbe dalla costituzione dell’appellato, avvenuta oltre il termine lungo per impugnare.

Questa censura va accolta.

Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, la nullita’ della notifica dell’atto di impugnazione e’ sanata dal raggiungimento dello scopo (come, peraltro, riconosce il giudice dell’appello), ma la sanatoria retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo, cosi’ tempestiva la impugnazione (Cass. n. 10208/04), con effetto ex tunc (Cass. n. 10495/04).

Nella specie, la notifica “viziata” era avvenuta in data 15 aprile 2001, ovvero nel pieno rispetto dei termini per impugnare la sentenza di primo grado, depositata il 29 febbraio 2000 e non notificata, per cui essa retroagiva a quella data, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito successivamente (sul punto Cass. n. 317/02; n. 22486/04).

Resta assorbito il secondo motivo, circa la sospetta incostituzionalita’ della disciplina, se si fosse condivisa la decisione di secondo grado, ora impugnata.

La sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Venezia, ma in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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