Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15967 del 06/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13918/2008 proposto da:

FASTEN SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato CIMINO Aldo Maria, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UTI (ITALY) SRL, in persona dell’amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati SUTTI Stefano, CAZZANIGA SIMONA MARIA, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

FALL VROT SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 69509/01 e 11898/02 (ad esso riunito), del TRIBUNALE di MILANO del 3/04/08, depositata l’08/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Cavaliere Raffaele (delega avvocato Cimino Aldo Maria), difensore della ricorrente che deposita atto di rinuncia;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’acquisizione di rinuncia ed eventuale estinzione se regolare.

IN FATTO E IN DIRITTO Letta la rinuncia al ricorso per regolamento di competenza proposto da Fasten s.r.l. avverso l’ordinanza dal tribunale di Milano del 3 aprile 2008;

ritenuto che la rinuncia al ricorso è stata notificata a UTI ITALY s.r.l. e pertanto ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;

ritenuto che stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato Fallimento VROT s.r.l. non deve farsi luogo a pronunzia sulle spese nei suoi confronti, mentre possono essere compensate le spese nei rapporti tra la ricorrente e UTI ITALY.

PQM

La corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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