Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15979 del 06/07/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18573/2009 proposto da:

S.M.J. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato ROMANELLI Guido Francesco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BELLON MICHELA, BELLON MONICA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, B.C.;

– intimati –

nonchè da:

B.C. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 32, presso l’avvocato ZACCHEO MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TABACCHI MARINA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.M.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BELLON MICHELA, BELLON MONICA, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/06/2010 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso per cassazione proposto da S.M.J. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 6 aprile – 17 giugno 2009 nella causa di separazione personale dal coniuge B.C.;

visto il controricorso e ricorso incidentale proposto dal B. avverso la medesima sentenza;

rilevato che con atto del 10 giugno 2010, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, la S. ed il B. hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare le avverse rinunce;

ritenuto pertanto che, previa riunione dei ricorsi, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472