LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.E. *****, A.I.
*****, T.M. *****, T.
M.G. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GESSINI AGOSTINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CECCHINELLI VANNI giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
e contro
BIPOP CARIRE S.P.A. *****, UNTCREDIT BANCA DI IMPRESA S.P.A.
*****, A.M., T.M., T.
A.;
– intimati –
sul ricorso N. 1362/2006 proposto da:
UNICREDIT BANCA DI IMPRESA S.P.A., in persona del suo rappresentante Sic. Dott. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A SC B, presso lo studio dell’avvocato UVA GENNARO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANARI VENTURI MARCO giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
e contro
A.I., T.M., T.M.G., T.E., BIPOP CARIRE S.P.A.;
– intimati –
e sul ricorso n. 13872/2006 proposto da:
BIPOP CARIRE S.P.A., in persona del Dott. C.U., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell’avvocato TRINCHIERI RANIERO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dei controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
e contro
A.I., T.M., T.E., T.
M.G., A.M., T.A., T.M., UNICREDIT BANCA IMP SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 753/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 07/07/2005, depositata il 02/08/2005 R.G.N. 390/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;
udito l’Avvocato DE MARCO SANDRO (per delega dell’Avv. UVA GENNARO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale Banca BIPOP, assorbito ricorso incidentale UNICREDIT.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Genova, parzialmente riformando la prima sentenza, accertata l’esistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c. (ed esclusa, invece, la ricorrenza dei presupposti della simulazione assoluta), ha dichiarato inefficaci nei confronti della BIPOP Carire s.p.a. e della Unicredit Banca d’Impresa s.p.a. le vendite immobiliari compiute dalla A. e dai T..
Questi propongono ricorso per cassazione a mezzo di due motivi.
Rispondono con controricorso l’Unicredit e la BIPOP, le quali propongono ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Il ricorso principale (nel quale non risulta neppure compiutamente esposto il fatto) censura la sentenza per avere ritenuto sussistenti i requisiti del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo acquirente. Il secondo motivo censura la sentenza per avere ravvisato nella fattispecie il requisito della scientia damni.
I due motivi sono da respingere in considerazione del fatto che essi, benche’ formalmente diretti a censurare la violazione di legge ed i vizi della motivazione si risolvono nella prospettazione (peraltro generica e priva di specificita’ rispetto al tenore della sentenza impugnata) di una serie di questioni di fatto tendenti ad una valutazione degli elementi probatori emersi nel giudizio di merito diversa da quella svolta in sentenza e da questa esposta con argomentazione congrua e logica.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento degli incidentali, i quali devono ritenersi implicitamente condizionati all’accoglimento del principale medesimo.
I ricorrenti principali devono essere condannati a rivalere ciascuna delle intimate delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbiti gli incidentali. Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controresistenti.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010