Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.16288 del 12/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato LATINI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato ASERO MILAZZO SALVATORE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/02/2006 R.G.N. 2167/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato CRISTINA GERARDIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Visto il ricorso proposto da R.G. contro il Ministero della Giustizia per la cassazione della sentenza resa fra le dette parti dalla Corte d’Appello di Torino il 23 febbraio 2006;

visto il controricorso del Ministero della Giustizia;

vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata al controricorrente;

vista l’accettazione del controricorrente;

Ritenuta la regolarita’ della rinunzia e dell’accettazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinunzia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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