Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1639 del 27/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.G. e A.A.M., coniuge, elettivamente domiciliati in Roma, Via M. Mercati 51, presso l’avv. Luponio Ennio che, unitamente all’avv. prof. Monaco Lucio, li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (Ancona), Sez. 8, n. 55/8/99 del 10 maggio 1999, depositata il 24 maggio 1999, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

OSSERVA Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, attestante che la controversia è stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Ritenuto, che trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472