LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16098/2006 proposto da:
F.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI Mauro, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOLA CARLO con delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VTA ARCHIMELE 150, presso lo studio dell’avvocato VITALE RUGGERO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI LAURO Gennaro con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2974/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 20/12/2005; depositata il 29/12/2005;
R.G.N. 3859/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 dicembre 2005 la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di quella città del 18 giugno 2004, che aveva rigettato la domanda di F.G., proposta nei confronti di M.V. e F.F.. Tendente ad ottenere la restituzione di L. 20 milioni, quale quota a lei spettante nella sua qualità di coerede di S.E., a titolo di mutuo erogato a suo tempo da quest’ultima al M..
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la F.G., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Osserva il Collegio che due sono le questioni principali emergenti dall’attuale impugnazione: la prima di natura processuale, ovvero l’ammissibilità, non ritenuta dal giudice dell’appello, della produzione di documenti-copie delle comparse di costituzione del M. prodotte in un giudizio conclusosi con sentenza del 2002, anche perchè, ad avviso di quel giudice, non indispensabili per l’accertamento dei fatti di causa.
La seconda, di natura sostanziale, avendo il giudice a quo ritenuto, erroneamente, ad avviso della ricorrente, non provata la causa petendi, ossia che la somma fosse stata versata dalla de cujus a titolo di mutuo, una volta che l’accipiens non aveva dato adeguata prova del titolo di liberalità da lui dedotto in via di eccezione.
2. – Il primo motivo è generico.
Infatti, la ricorrente non ha ritrascritto nella loro integrità i documenti che il giudice dell’appello ha ritenuto non indispensabili, per cui la censura non risponde al requisito dell’autosufficienza e ciò senza trascurare di porre in rilievo che la non indispensabilità è stata fondata anche sulla circostanza, non smentita nel ricorso, che lo stesso difensore dell’appellante aveva riconosciuto che le difese del M. risultavano dalla precedente sentenza, che aveva dichiarato estinto per cancellazione dal ruolo il precedente giudizio vertente tra la S. e il M. ed avente ad oggetto proprio il preteso “mutuo”.
fondato in relazione soprattutto alla decisione nel merito (p. 8 sentenza impugnata).
3. – Il secondo motivo va disatteso, avendo, nella specie, la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio, per cui la deduzione, da parte del convenuto in restituzione ex mutuo, di un diverso titolo della dazione, non comporta inversione dell’onere della prova, a carico dell’attore, del fatto costitutivo della sua pretesa (cfr. Cass. n. 954110), da ultimo): onere, quest’ultimo, che con oltretutto corretta, e perciò non qui sindacabile valutazione di merito, quella Corte ha ritenuto in concreto non assolto dall’odierna ricorrente.
Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi data la peculiarità della vicenda che si è svolta nell’ambito familiare per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010