LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Palumbo 26, presso la Società E.P. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaeta Carlo e Gaeta Ugo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 8, n. 226/8/00 dell’11 ottobre 2000, depositata il 9 novembre 2000, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
OSSERVA Vista la memoria del ricorrente che dichiara di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur più volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che, trattandosi di definizione per condono, sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010