LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.C.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALUZZO 8, presso l’avvocato NATALE FERNANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 14/12/2007; n. 53112/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento limitatamente al 2 e 3 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, D.C.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 14-05-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum. Resiste con controricorso, il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo non ha determinato il periodo di ragionevole durata ne’ il danno morale secondo i parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte. Egli ha detratto il periodo di rinvio richiesto dalle parti, senza valutare se il lasso di tempo tra una udienza e l’altra fosse imputabile alle parti ovvero a disfunzione, dell’ufficio giudiziario (sul punto, Cass. N. 6856 del 2004). Ha altresi’ apoditticamente indicato la durata ragionevole del procedimento in un quinquennio “per la pluralita’ delle parti e l’espletamento di CTU”, senza fornire valutazioni piu’ specifiche. Ha liquidato una somma di Euro 200,00 per mesi 3, inferiore agli usuali parametri CEDU e di questa Corte. Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice a quo, in diversa composizione, che dovra’ attenersi a quanto indicato e pure si pronuncera’ sulle spese.
PQM
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione; che si pronuncera’ pure sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010