LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Parsitalia Srl (quale incorporante della Società LADOGA dell’ing.
C.D. & C Sas), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 169, presso l’avv. Riboldi Pierluigi, che unitamente all’avv. Benigni Pier Giorgio la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale del Lazio (Roma), Sez. 1. n. 1941/1/01 del 21 febbraio 2001, depositata il 13 marzo 2001, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
OSSERVA Vista la memoria del ricorrente che dichiara di aver definito la controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
Rilevato che tale circostanza, in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione pur più volte sollecitata, testimonia che il ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che non debba provvedersi sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010