Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.16550 del 14/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l’avvocato ERCOLANI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRELLI GIORGIO MARCELLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.M. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso l’avvocato BOTZIOS PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCHITELLI GIACOMO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. ERCOLANI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. MARCHINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza con condanna aggravata delle spese della parte soccombente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto da A.S., quale genitore esercente la potestà sul figlio minore A.R.M., il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con sentenza, depositata il 28-2-2008, dichiarava D.B.A., padre naturale del minore.

Avverso tale sentenza interponeva appello il D.B.. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’ A. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, chiedeva la condanna dell’appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. La Corte d’Appello di Potenza, Sezione per i Minorenni, con sentenza 21-10/30-10-2008, rigettava entrambi gli appelli.

Ricorre per cassazione il D.B., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’ A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione di legge, con il secondo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Quanto al primo motivo, manca il quesito di diritto, previsto dalla suindicata norma. Quanto al secondo motivo, per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. S.U. n. 11659 del 2008), è necessaria una sintesi (omologa al quesito di diritto).con l’indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni per cui la dedotta insufficienza o contraddittorietà di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Annulla tale sintesi risulta mancante.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimi che liquida in Euro 2.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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