LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.O., in qualita’ di legale rappresentante dell’A.R.CO. –
ASSOCIAZIONE ROMANA CORSI DI ORTODONZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI NORMANNI 1, presso lo studio dell’avvocato DI GIAMBATTISTA ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso e da ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.
G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –
Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 6266/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2005 r.g.n. 6586/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato CASSANO UMBERTO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7.9 – 13.12.2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 23.11.2001, che dichiarava l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta da R. O., nella qualita’ di legale rappresentante dalla A.R.C.O. – Associazione Romana Corsi di Ortodonzia, avverso la cartella esattoriale di pagamento in favore dell’INPS della somma di L. 20.674.472 a titolo di omissione contributiva.
Osservava la corte territoriale che l’opposizione risultava proposta oltre il termine perentorio di legge ed era, quindi, inammissibile, per come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso R.O. nella suddetta qualita’ con tre motivi.
Ha depositato procura difensiva l’INPS, che ha svolto attivita’ difensiva in pubblica udienza in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. spa.
Resiste con controricorso la Banca Monte Paschi di Siena spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. non essendosi dato conto, nella relata di notifica, delle ricerche prescritte dalla norma indicata, prima di consegnare il verbale al portiere.
Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per fondarsi la decisione su documenti per la prima volta prodotti nel giudizio di appello, senza che fossa fornita alcuna giustificazione in ordine alla tardiva produzione.
Con l’ultimo motivo, infine, si prospetta violazione della L. n. 388 del 2000, rilevando che l’INPS aveva irrogato somme aggiuntive e sanzioni non piu’ dovute, in quanto abolite.
Il ricorso e’ inammissibile per intervenuta decadenza dall’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..
Risulta, infatti, che il ricorso per cassazione e’ stato presentato per la notifica il 17 gennaio 2007 e notificato il successivo giorno 18, e, quindi, oltre il termine annuale previsto dalla norma indicata (nel testo vigente ratione temporis); termine che – giova soggiungere – non resta soggetto alla sospensione feriale prevista dalla L. n. 742 de 1969, trattandosi di fattispecie (richiesta di versamento di contributi previdenziali) cui e’ applicabile il rito speciale del lavoro (cfr. ad es. Cass. n. 15778/2007). Le spese seguono la statuizione di inammissibilita’.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore dell’INPS in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 1000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali come per legge, ed in favore della Banca Monte Paschi di Siena spa in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2010