LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4002/2006 proposto da:
B.M.O., B.M.G., B.
A.S., B.G.A., B.
G.C., B.M.F. *****, elettivamente unificata domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato BARDANZELLU Giovanni, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.T. *****;
– intimato –
sul ricorso 7005/2006 proposto da:
P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PALITTA IGNAZIA PAOLA giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente –
contro
B.M.O., B.M.G., B.
A.S., B.G.A., B.
G.C., B.M.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 505/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 14/10/2005, depositata il 19/10/2005, R.G.N. 213/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIOVANNI BARDANZELLU;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con citazione del 14 settembre 1994 lo architetto P.T. conveniva dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, gli eredi dello avv. Carlo Putzu, B.M.O. ed altri – come indicati nella epigrafe della sentenza e nella citazione – e ne chiedeva la condanna al pagamento di un corrispettivo, per la opera di mediazione relativa alla vendita di fondi edificabili di rilevante valore. Il rapporto tra lo attore ed il dante causa era costituito da un documento sottoscritto dallo avvocato Putzu in data 15 luglio 1990, intitolato LETTERA DI INCARICO, con il quale viene conferito al P. incarico di reperire e contrattare potenziali acquirenti per i due terreni, di cui vengono approssimativamente indicate le estensioni e specificatamente i prezzi al metro quadro. Resistevano i convenuti, eccependo la negligenza e la malafede dello attore nello svolgimento dello incarico, concretatosi per i terreni nella indicazione di un prezzo di mercato inferiore a quello corrente.
Deducevano inoltre che la attività doveva considerarsi di mediazione e che esso attore non era iscritto nello albo dei mediatori professionisti e che non avrebbe potuto chiedere alcun compenso per la opera prestata. In via riconvenzionale chiedevano il ristoro dei danni subiti in conseguenza della non corretta attività del P., quantificandoli nella somma di L. due miliardi.
2. Con sentenza del 18 gennaio 2002 il Tribunale di Tempio Pausania qualificava il rapporto intervenuto tra le parti come mandato, nel merito escludeva ogni responsabilità dello attore in ordine alla quantificazione del prezzo dei terreni sul riscontro che gli stessi erano stati inseriti nella lettera di incarico dello avv. Putzu.
Condannava i convenuti, pro quota ereditaria, a pagare il compenso nella percentuale del 5% del prezzo di vendita dei terreni, indipendentemente dal fatto che fosse stata trasferita una superficie superiore a quella menzionata nella lettera di incarico. Rigettava la riconvenzionale e condannava gli eredi alla rifusione delle spese di lite.
3. La decisione era appellata dai B. sotto diversi profili: in particolare si contestava la qualificazione della lettera di incarico in termini di mandato; in via gradata deducevano che in ogni caso lo architetto aveva danneggiato i venditori indicando un prezzo ben inferiore ai prezzi di mercato, onde doveva trovare accoglimento la riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
Resisteva la controparte e chiedeva il rigetto del gravame. La causa era istruita con produzioni documentali ammesse e con consulenza tecnica.
4. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di SASSARI, con sentenza del 19 ottobre 2005, in parziale riforma condannava gli appellanti B., ciascuno per la quota spettategli dalla eredità dello avv.to Putzu, a corrispondere a P.T. la percentuale del 5% sullo importo di L. quattro miliardi quattrocento sessanta milioni alla attualità e nello equivalente in euro, compensando le spese del grado nella misura del 20% e ponendo il resto a carico degli appellanti.
5. Contro la decisione hanno proposto ricorso gli eredi B. sulla base di cinque motivi. Resiste il P. con ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
I RICORSI principale e incidentale sono stati previamente riuniti per ragioni di connessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso principale merita accoglimento in relazione ai primi due motivi, restando assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni.
Per chiarezza espositiva si propone una sintesi descrittiva dei motivi del ricorso principale e incidentale; quindi si esporranno le ragioni di accoglimento e di assorbimento.
6.A. SINTESI DESCRITTIVA DEL RICORSO PRINCIPALE. Nel PRIMO MOTIVO si deduce la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il giudice di secondo grado omesso di motivare su un punto essenziale della causa che avrebbe condotto ad una decisione diversa in ordine alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti, in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 5.
Nel corpo del motivo si deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto dei documenti ritualmente depositati nel giudizio di appello ed in particolare di una dichiarazione resa dal P. dinanzi ad un procedimento arbitrale, che reca la ammissione di avere svolto lo incarico come mediatore e non come mandatario.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dagli appellanti e la falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano il mandato: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Nel corpo del motivo si sostiene che il giudice di appello nella qualificazione della natura dello incarico, non avrebbe tenuto conto che lo architetto era presente alle trattative senza parteciparvi nello interesse del mandante, limitandosi a fornire la planimetrie dei terreni ed altre documentazioni necessarie per la stipula del preliminare. La gestione delle trattative restava affidata alle parti interessate ed ai rispettivi legali, e dunque lo architetto non agiva nello interesse di una parte, ma nello interesse comune ad una corretta informazione e documentazione.
NEI RESTANTI motivi, che risulteranno assorbiti, si deduce:
nel TERZO MOTIVO il vizio della motivazione su punto decisivo, per avere la Corte omesso di motivare su un punto essenziale della causa che avrebbe condotto ad una decisione diversa circa lo ammontare della provvigione da corrispondere.
Nel QUARTO MOTIVO si deduce la omessa motivazione su un punto della controversia che avrebbe condotto ad una decisione circa la riconvenzionale proposta dalle parti. Nel corpo del motivo la censura concerne la logica della CTU per la stima dei prezzi.
Nel QUINTO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione nel punto in cui viene rigettata la riconvenzionale per danni, in quanto priva del supporto probatorio.
Nel SESTO MOTIVO si deduce ancora il vizio della motivazione, omessa nel punto in cui si doveva accertare la esistenza di un affidamento tutelabile in capo allo avv. Putzu circa la congruità dei prezzi di mercato stabiliti dal P..
6.B. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE. Deduce il P. l’errore in iudicando compiuto dal giudice di appello in ordine alla liquidazione del maggior danno per il dies a quo da cui iniziano a decorrere gli interessi moratori. Anche tale motivo resta assorbito in relazione allo accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.
7. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI ACCOGLIMENTO DEI PRIMI DUE MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE. I primi due motivi meritano esame congiunto per la ragione che censurano quella parte della motivazione che attiene alla qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti, come res controversa, qualificabile in termini di mandato o di mediazione.
La Corte di appello, pur richiamando correttamente i precedenti giurisprudenziali che differenziano le figure del mandatario e del mediatore, in relazione al fatto che il primo agisce nello interesse del mandante ed il secondo si interpone in maniera neutrale ed imparziale tra i contraenti, non motiva coerentemente in relazione alla valutazione primaria della condotta del P., e neppure considera, nel corpo della motivazione -a pag. 4 a 6 della motivazione – la esplicita ammissione del P. che nel procedimento arbitrale ammette di aver esercitato attività di mediazione e di aver predisposto lo atto di conferimento dello incarico, su un modulo prestampato e sottoscritto con una clausola cancellata riguardante il tempo di pagamento dei compensi.
La rilevanza di tale circostanza, ai fini della qualificazione del rapporto in relazione alla sua natura contrattuale ed alla formazione del consenso risultante dallo atto scritto, non viene in considerazione nella pur amplia motivazione, ma ha, secondo questa Corte, un valore rilevante anche se non decisivo, posto che la valutazione del complesso rapporto deve tener conto anche del contesto delle clausole e dalla interpretazione coerente alla volontà delle parti in relazione alle ragioni dello affare.
Ritiene pertanto questa Corte che la censura sia fondata in relazione allo incompleto sviluppo dell’iter logico del ragionamento della Corte, la quale ignorando la deposizione resa dal P., non ne considera la sua valenza nel contesto della predisposizione di un atto da parte del suo autore, che viene accettato e sottoscritto dalla controparte senza modifiche sostanziali.
Il ragionamento valutativo della Corte deve essere opportunamente integrato nella considerazione anche di questo rilevante elemento che attiene alla formazione del consenso in ragione dello interesse concreto dello affare.
Per le dette ragioni i due motivi meritano accoglimento, restando assorbiti gli altri, in relazione alla logica dipendenza dalla nuova valutazione della fattispecie, e parimenti resta assorbito il ricorso incidentale.
La Cassazione determina rinvio alla Corte di Appello di Cagliari che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, secondo i principi della soccombenza.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010