LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI REGGIO EMILIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso il dott. GREZ GIAN MARCO, dello Studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato GNONI SANTO, giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. PG 1924 9663 del 2935.06, e giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDI LIBERO 34, presso lo studio dell’avvocato ALIFFI SILVIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARZANO SONIA, CAMPISI ANTONINO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 330/2006 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA del 3.2.06, depositata il 21/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato F. Buccellato (per delega avv. Santo Gnoni) che si riporta agli scritti;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza; in subordine per l’accoglimento del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
che il sig. A.S. propose opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia per circolazione e sosta in zona a traffico limitato (ZTL) senza autorizzazione, deducendo che era forestiero e non si era reso conto della sussistenza della ZTL;
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Reggio Emilia ha accolto l’opposizione, nel contraddittorio con l’amministrazione comunale, perche’ nel verbale la somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta era indicata complessivamente e non specificando l’importo corrispondente a ciascuna delle violazioni contestate all’opponente;
che il Comune di Reggio Emilia ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati anche da memoria, cui l’intimato ha resistito con controricorso;
che, avviata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la trattazione della causa in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si deduce che nell’atto di opposizione non era articolato il motivo per cui l’opposizione stessa e’ stata poi accolta dal giudice, ed anzi veniva richiesta solo una riduzione della sanzione;
che il motivo e’ fondato, trovando la censura riscontro, in punto di fatto, nell’esame degli atti del giudizio di merito (imposto dal carattere processuale della censura stessa) e, in punto di diritto, nella costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ambito del giudizio di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. e’ limitato ai soli motivi dedotti dall’opponente (cfr. Cass. Sez. Un. 3271/1990 e successive conformi);
che resta in cio’ assorbito il secondo motivo di ricorso, attinente al merito della decisione;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Reggio Emilia in persona di altro giudicante.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010