Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.16746 del 16/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28247/2008 proposto da:

D.C.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 76, presso l’avvocato STEFANIA JASONNA, rappresentata e difesa dall’avvocato ITRO Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.C.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 02-07-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.600,00 per un ritardo di tre anni e 10 mesi del procedimento presupposto: marzo 1999 – gennaio 2006; durata ragionevole: 3 anni).

Del tutto genericamente la ricorrente accenna all’entità della pretesa fatta valere, in relazione alla quantificazione del danno e, per converso, alla semplicità della procedura presupposta, cui doveva conseguire una “durata ragionevole” inferiore. Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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