Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.16760 del 16/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. e M.D. (***** e *****), domiciliati in Roma, Piazza Adriana 11, presso l’avv. R. Di Stefano, rappresentati e difesi dall’avv. SIGNORELLI E., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di M.D., domiciliato in Roma, Via Levico 9, presso l’avv. FABRIZIO G., che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. V. Battiato, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 968/2004 della Corte d’appello di Catania, depositata il 12 ottobre 2004;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del resistente, avv. Fabrizio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Rosario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania ha confermato la dichiarazione di inopponibilità al fallimento di M.D. dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale della casa di comune proprietà della fallita e del coniuge B.C..

Hanno ritenuto i giudici del merito che, trattandosi di un atto a titolo gratuito compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento, l’atto di costituzione del fondo non era opponibile ai creditori concorsuali.

Ricorrono per cassazione B.C. e M.D. e propongono due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento di M.D..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 46, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano escluso dall’attivo fallimentare il bene costituito in fondo patrimoniale.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciando l’omessa pronuncia sulla domanda di escludere comunque il bene costituito in fondo patrimoniale dal concorso dei titolari di crediti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

2. Il ricorso è infondato.

Non v’è dubbio che i beni costituiti in fondo patrimoniale risultano sottoposti a un vincolo di destinazione, affinchè con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (Cass., sez. 1^, 8 settembre 2004, n. 18065, m. 576857).

Tuttavia è qui in discussione l’atto stesso di costituzione del fondo, dal quale il vincolo di destinazione deriva, perchè fu compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (art. 167 c.c., e segg.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell’art. 64 legge fallimentare” (Cass., sez. 1^, 23 marzo 2005, n. 6267, m. 580396, Cass., sez. 1^, 8 settembre 2004, n. 18065, m. 576858).

Ne consegue che il vincolo derivante da quell’atto non è opponibile al fallimento; e correttamente i giudici del merito hanno accolto la domanda del curatore fallimentare intesa all’accertamento di tale inopponibilità.

Nè sussiste la dedotta omissione di pronuncia, perchè, una volta escluso che la costituzione del fondo sia opponibile al fallimento, ne consegue che i beni inefficacemente inclusi nel fondo sono assoggettabili all’esecuzione concorsuale senza i limiti previsti dall’art. 170 c.c..

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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