Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.16819 del 19/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30290/2008 proposto da:

P.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso l’avvocato ACETO Antonio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 31/10/2007; n. 52105/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, P.E. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 12/03/2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di un procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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