Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.16825 del 19/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20104/2008 proposto da:

L.G. o G. (c.f. *****), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSA Giunio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente-

avverso il decreto cella CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 27/12/2007; n. 671/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/05/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.G. (o G.), impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova, del 7-12-2007, che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il risarcimento del danno per irragionevole durata di procedimento, ritenendo che non fosse superata la ragionevole durata.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato la ragionevole durata del procedimento in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (tre anni per 1^ grado, 1 anno per il procedimento di Cassazione). Al contrario, del tutto apoditticamente il Giudice a quo ha considerato di ragionevole durata un periodo di quattro anni per il primo grado e di tre anni per il procedimento di cassazione.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 600,00, per un ritardo di 8 mesi, (procedimento di 1 grado dall’ottobre 2001 al luglio 2003; quello di correzione aprile-luglio 2004, quello di cassazione luglio 2004 – giugno 2007); durata ragionevole un quadriennio, senza considerare il breve periodo del procedimento di correzione.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 600,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 180,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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