LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18380-2005 proposto da:
S.P., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato ANTINUCCI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ AGRARIA DI *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3096/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE AGRARIA, emessa il 2/7/2004, depositata il 27/10/2004, R.G.N. 9798/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per la estinzione per rinuncia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ., notificato il 6 maggio 2000 S.M. e L., proprietarie di due immobili locati a uso commerciale a F.G. e a F.I. M., chiedevano al Tribunale di Roma di condannare i conduttori a risarcire loro i danni derivati dalla mancata riconsegna dei locati alla scadenza contrattualmente prevista.
Con sentenza del 27 novembre 2002 il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda.
Proposto appello principale da F.G. e I.M., e incidentale da S.M. e L., la Corte territoriale, con sentenza depositata il 4 luglio 2005, in riforma della decisione impugnata, li rigettava.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione S. M. e L., articolando quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso F.G. e I.M..
Prima dell’udienza il difensore delle ricorrenti ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da S. M. e da S.L. e dai loro avvocati, nonchè atto di rinuncia al controricorso e di accettazione della rinuncia al ricorso, sottoscritto da F.G. e da F.I. M..
Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.
Peraltro, nulla va disposto sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4, avendo alla rinuncia aderito la controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010